Unione Pescatori del Trentino

Statuto

 

Art. 1

È costituita, l’Unione dei Pescatori del Trentino, associazione tra Associazioni di pescatori dilettanti, senza finalità di lucro, di seguito denominata Unione.
Nel rispetto dell’autonomia gestionale, finanziaria e dei disciplinari di concessione delle singole Associazioni, l’Unione si pone i seguenti obiettivi:

  1. la protezione e il ripristino degli ambienti acquatici del Trentino;
  2. la salvaguardia della rinnovabilità delle risorse ittiche e il loro uso sostenibile;
  3. la promozione della pesca dilettantistica come attività di interesse ambientale e sociale per la collettività;
  4. la divulgazione delle conoscenze relative alla fauna ittica e al suo ambiente e l’informazione nei confronti dei soci, dei pescatori ospiti e della pubblica opinione, anche attraverso attività di editore;
  5. il costante confronto con gli organi politici e amministrativi competenti in materia di governo delle acque superficiali, di sfruttamento  delle risorse idriche, di protezione ambientale, di pesca e di gestione ittica;
  6. la rivendicazione del ruolo delle Associazioni dei pescatori nella gestione del patrimonio ittico pubblico;
  7. la promozione dell’immagine complessiva delle associazioni dei pescatori e delle loro attività qualificanti;
  8. la gestione secondo criteri di economicità di servizi di interesse comune quali consulenze legali, fiscali e tecniche.

Art. 2

Possono far parte dell’Unione tutte le Associazioni locali di pescatori che abbiano in concessione diritti di pesca nelle acque del Trentino e che non siano sezioni di associazioni o federazioni sovraprovinciali.
L’adesione dura almeno un anno ed è facoltativa, come pure il recesso, da comunicarsi, entrambi,  per iscritto al Presidente dell’Unione.
L’adesione delle Associazioni, che hanno tutte pari diritti e pari doveri, è subordinata al versamento della quota stabilita annualmente dall’Assemblea dell’Unione, in misura direttamente proporzionale al numero di soci iscritti. Le Associazioni aderenti devono partecipare attivamente alla vita associativa e decadono dallo stato di associate all’Unione qualora non provvedano al versamento delle quote richieste. La quota associativa non è trasmissibile, né rivalutabile.

Art. 3

La sede dell’Unione è fissata transitoriamente presso la sede dell’Associazione Pescatori Dilettanti Vallagarina in Rovereto Via Vicenza n. 19 e può essere trasferita con deliberazione del Gruppo di Coordinamento.

Art. 4

Sono organi dell’Unione l’Assemblea, il Gruppo di Coordinamento, il Presidente, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri.

Art. 5

L’Assemblea è sovrana ed è formata dai presidenti delle Associazioni aderenti e/o dai loro delegati, nella misura di un rappresentante ogni 200 associati più uno qualora il resto sia superiore a 100 associati; ciascuna delle associazioni con meno di 200 associati ha comunque diritto ad un rappresentante. Ai fini della definizione del numero di rappresentanti in seno all’Assemblea fa fede il numero di soci iscritti alle rispettive Associazioni alla chiusura dell’anno sociale precedente. I rappresentanti sono nominati annualmente dai Consigli Direttivi delle Associazioni aderenti all’Unione.
L’Assemblea è convocata dal Presidente e si riunisce di norma una volta all’anno o su richiesta motivata di almeno un quarto delle Associazioni aderenti. In prima convocazione l’Assemblea è valida e delibera validamente qualora siano presenti, in proprio o per delega, la metà più uno dei suoi componenti. In seconda convocazione l’Assemblea è valida e delibera validamente qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega.
Per l’eventuale scioglimento dell’Unione e per le modifiche dello statuto è necessaria la convocazione di un’Assemblea straordinaria che è regolarmente costituita e delibera validamente con almeno i due terzi degli aventi diritto.
All’Assemblea spetta dare tutte le indicazioni di carattere generale sull’attività dell’Unione.
Spetta all’Assemblea l’elezione del Gruppo di Coordinamento, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri.
È altresì compito dell’Assemblea stabilire la quota annuale pro-capite da versare da parte di ogni Associazione per provvedere alle spese dell’Unione e approvare il conto economico e finanziario. La convocazione dell’Assemblea e il relativo ordine del giorno, le delibere e il rendiconto economico e finanziario vengono pubblicati tramite affissione all’albo sociale, presso la sede dell’Unione e vengono comunicati per iscritto alle associazioni aderenti.

Art. 6

Il Gruppo di Coordinamento dell’Unione è costituito da sette membri, nominati dall’Assemblea anche al proprio esterno fra i soci. Almeno un componente deve essere espressione delle Associazioni che hanno un solo rappresentante in Assemblea. Al suo interno il Gruppo di Coordinamento nomina il Presidente ed eventuale Vice. Il Gruppo di Coordinamento ha facoltà di avvalersi di collaboratori esterni.

Art. 7

Il Presidente rappresenta l’Unione e ne dirige il funzionamento. Spetta al Gruppo di Coordinamento deliberare le attività dell’Unione sulla base degli obiettivi statuari e delle indicazioni di carattere generale decise dall’Assemblea. Il Gruppo di Coordinamento cura annualmente la predisposizione del conto economico e finanziario. Di ogni seduta del Gruppo di Coordinamento viene redatto verbale che viene inviato alle associazioni aderenti.

Art. 8

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri. Ad essi spetta il controllo dell’amministrazione finanziaria dell’Unione. I Revisori dei Conti possono partecipare alle riunioni del Gruppo di Coordinamento ma non hanno diritto al voto. Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri e ad esso spetta di dirimere, con giudizio insindacabile, eventuali controversie relative ai contenuti dello Statuto.

Art. 9

Gli organi elettivi dell’Unione durano in carica per quattro anni. Gli incarichi elettivi sono gratuiti e rinnovabili.
Per l’elezione del Gruppo di Coordinamento le candidature devono essere presentate almeno 15 giorni prima dell’Assemblea elettiva al Gruppo di Coordinamento uscente. Ciascun componente dell’Assemblea è liberamente eleggibile e ha diritto di voto. Ogni elettore può esprimere per l’elezione del Gruppo di Coordinamento un massimo di sette preferenze votando un’unica volta il singolo candidato. A parità di preferenze viene eletto il candidato più anziano d’età.
I candidati a rappresentare nel Gruppo di Coordinamento le Associazioni con un solo rappresentante in Assemblea dovranno essere esplicitamente dichiarati. Se tra i primi sei eletti non c’è nessun candidato a rappresentare le Associazioni suddette, il settimo seggio è riservato al primo degli eletti fra di essi.
L’Assemblea elettiva sceglie, oltre al Gruppo di Coordinamento, anche il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri. Le eventuali candidature devono pervenire  almeno quindici giorni prima della data dell’Assemblea elettiva al Gruppo di Coordinamento.

Art. 10

I disavanzi di gestione che dovessero emergere a consuntivo sono ripianati entro l’anno sociale successivo con il versamento da parte delle Associazioni aderenti in proporzione diretta al numero di soci delle Associazioni rispettive, di una quota supplementare.

Art. 11

L’Unione non potrà in alcun modo provvedere durante la vita della stessa alla distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché fondi sia in modo diretto che indiretto; in caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio netto dell’Unione dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe, salvo diversa disposizione di legge.

Art. 12

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme del Codice Civile che regolamentano il funzionamento delle Associazioni senza fini di lucro.